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| salve, un professionista puo' detrarsi come costo il 50% dell'energia elettrica e il 50% del riscaldamento qualora utilizzi la propria abitazione come Studio? se si, vorrei chiedere se la fattura enel e gas intestata come privato (senza partita iva) deve passare sul registro iva acquisti con iva non detraibile oppure e' sufficiente che transiti sul registro incassi e pagamenti? grazie Alberto Roma |
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| "Alberto Roma" <matchx@email.it> ha scritto nel messaggio news:1138205205.967769.65870@g49g2000cwa.googlegro ups.com... > salve, > un professionista puo' detrarsi come costo il 50% dell'energia > elettrica e il 50% del riscaldamento qualora utilizzi la propria > abitazione come Studio? si, con qualche riserva sulla misura del costo di riscaldamento che qualcuno preferisce rapportare ad altri parametri (tipo in proporzione alla superficie riscaldata o agli elementi radianti). Se poi si tratta di riscaldamento autonomo con utenza promiscua gas anche ad uso cucina, potendo evito > se si, vorrei chiedere se la fattura enel e gas intestata come privato > (senza partita iva) deve passare sul registro iva acquisti con iva non > detraibile oppure e' sufficiente che transiti sul registro incassi e > pagamenti? direttamente su I&P OP Roma ;-) |
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| OP © wrote: > "Alberto Roma" <matchx@email.it> ha scritto nel messaggio > news:1138205205.967769.65870@g49g2000cwa.googlegro ups.com... >> salve, >> un professionista puo' detrarsi come costo il 50% dell'energia >> elettrica e il 50% del riscaldamento qualora utilizzi la propria >> abitazione come Studio? > > si, con qualche riserva sulla misura del costo di riscaldamento > che qualcuno preferisce rapportare ad altri parametri (tipo > in proporzione alla superficie riscaldata o agli elementi radianti). > Se poi si tratta di riscaldamento autonomo con utenza promiscua > gas anche ad uso cucina, potendo evito > io avrei delle remore anche per l'energia elettrica, da rapportare in base a mq (per esempio) utilizzati per la professione c'era una risoluzione o circolare ministeriale in merito. |
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| grazie, ho un altro dubbio... il pagamento della rata di un finanziamento sul registro Incassi e Pagamenti devo indicare solo la quota interessi oppure posso indicare l'uscita totale per il pagamento della rata e specificare che x sono per la quota capita e y per gli interessi? |
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| "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio news:dr8d8m$u6t$1@area.cu.mi.it... > io avrei delle remore anche per l'energia elettrica, E perchè mai ? Per l'imposta sul reddito vale la presunzione del 50%. E poi il fatto dei mq non c'entra nulla: il professionista può aver macchine per ufficio, il pc sempre acceso, etc. che consumano. Max max |
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| Max max wrote: > > E perchè mai ? Per l'imposta sul reddito vale la presunzione del 50%. > E poi il fatto dei mq non c'entra nulla: il professionista può aver > macchine per ufficio, il pc sempre acceso, etc. che consumano. > > Max max va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza per l'attività di 25 mq...ovviamente detraggo la corrente al 50% ivi compreso il depuratore della piscina nella quale è noto butto i clienti che non pagano... ciao... |
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| "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio news:drkgq4$uiq$1@area.cu.mi.it... > va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza per > l'attività di 25 mq La presunzione del 50% ai fini dell'imposta dei redditi rimane. Capirei se si trattasse di iva. Max max |
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| Max max wrote: > "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio > news:drkgq4$uiq$1@area.cu.mi.it... > >> va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza >> per l'attività di 25 mq > > La presunzione del 50% ai fini dell'imposta dei redditi rimane. > Capirei se si trattasse di iva. > > Max max non son d'accordo... ci son letture diverse e anche il fisco si è espresso così e anche cosà... saluti |
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| "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio news:ds72j3$8th$1@area.cu.mi.it... > Max max wrote: >> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio >> news:drkgq4$uiq$1@area.cu.mi.it... >> >>> va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza >>> per l'attività di 25 mq >> >> La presunzione del 50% ai fini dell'imposta dei redditi rimane. >> Capirei se si trattasse di iva. >> >> Max max > > non son d'accordo... ci son letture diverse e anche il fisco si è espresso > così e anche cosà... Ma in base a quale disposizione normativa non sei d'accordo? A me pare che in questi casi si sia di fronte ad una presunzione assoluta (che vale sia nei confronti del contribuente che nei confronti del fisco). Diversa è la situazione iva ove viene specificatamente disposto che l'indetraibilità sia determinata secondo criteri oggettivi. E anche qui, volendo giocare un po' con il testo normativo, si potrebbe discutere, nel caso in cui l'indetraibilità non sia determinabile in maniera oggettiva, se non possa allora considerarsi tutto detraibile. Ciò in considerazione che letteralmente non è la % di detraibilità che devo determinare ma la % di indetraibilità (l'"ammontare indetraibile"). E se non sono in grado di determinare oggettivamente l'ammontare indetraibilie allora è quest'ultimo che è indeterminato e quindi pari a zero. Ma se l'ammontare indetraibile è zero allora quello detraibile è pari al 100% :-) |
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| casanmaner wrote: > "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio > news:ds72j3$8th$1@area.cu.mi.it... >> Max max wrote: >>> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio >>> news:drkgq4$uiq$1@area.cu.mi.it... >>> >>>> va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza >>>> per l'attività di 25 mq >>> >>> La presunzione del 50% ai fini dell'imposta dei redditi rimane. >>> Capirei se si trattasse di iva. >>> >>> Max max >> >> non son d'accordo... ci son letture diverse e anche il fisco si è >> espresso così e anche cosà... > > Ma in base a quale disposizione normativa non sei d'accordo? A me > pare che in questi casi si sia di fronte ad una presunzione assoluta > (che vale sia nei confronti del contribuente che nei confronti del > fisco). Diversa è la situazione iva ove viene specificatamente disposto > che > l'indetraibilità sia determinata secondo criteri oggettivi. > E anche qui, volendo giocare un po' con il testo normativo, si > potrebbe discutere, nel caso in cui l'indetraibilità non sia > determinabile in maniera oggettiva, se non possa allora considerarsi > tutto detraibile. Ciò in considerazione che letteralmente non è la % > di detraibilità che devo determinare ma la % di indetraibilità > (l'"ammontare indetraibile"). E se non sono in grado di determinare > oggettivamente l'ammontare indetraibilie allora è quest'ultimo che è > indeterminato e quindi pari a zero. Ma se l'ammontare indetraibile è > zero allora quello detraibile è pari al 100% :-) per lo stesso motivo per il quale anche Op ha scritto che detrarrebbe il gas con criteri oggettivi... per il fatto che è vero si che l'art. 54 c.3 parla del 50% ma riferito alle spese per i servizi relativi a tali immobili.. servizi relativi.. le utenze son servizi relativi? il telefono è servizio relativo all'immobile? la luce? La dottrina, infatti, sottolinea opportunamente la necessità di operare una distinzione che, a prima vista, potrebbe sfuggire, quale è appunto la distinzione tra spese strettamente correlate all'immobile (quali condominio e riscaldamento) e spese invece che, più che relative all'immobile in senso stretto, sono piuttosto connesse alla sua utilizzazione (utenze in generale). Stando alla prevalente interpretazione dottrinale, solo la prima fattispecie integrerebbe la definizione di "spese per i servizi relativi a tali beni immobili", contenuta nel comma 3 dell'art.50, comportando la deducibilità ex lege secondo il criterio del 50%. Diversamente, per le spese per l'energia elettrica, telefono, riscaldamento, tassa sui rifiuti, ecc., non sarebbe applicabile sic et simpliciter la suddetta modalità forfetaria, ma si dovrebbe far riferimento a criteri obiettivi in grado di definire ragionevolmente e con una certa precisione la quota di spesa destinata all'attività professionale. Conformemente a questa impostazione, il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n.9/90091 del 07.11.1975 della soppressa Direzione Generale Imposte Dirette aveva subordinato la deducibilità delle spese attinenti locali a destinazione promiscua all'esistenza di elementi obiettivi e comprovabili che ne consentano la ripartizione tra utilizzo privato e utilizzo professionale. Nello stesso documento il Ministero aveva individuato, con riguardo alle spese di riscaldamento, nel numero di elementi radianti il criterio obiettivo cui attenersi per la deducibilità pro-quota delle stesse. Ventidue anni dopo lo stesso Ministero, in materia di detrazione IVA, con la circolare 24.12.1997, n.328/E ha indicato un altro parametro cui far riferimento per la corretta imputazione specifica delle spese di riscaldamento: la cubatura dei rispettivi locali del fabbricato utilizzato promiscuamente. poi, se non se ne può manco parlare.. è altro discorso ps: dimmi come fai a detrar l'iva su queste utenze se son intestate a privato o magari ad altro soggetto ciao |
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| "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio news:ds9iv7$t3v$1@area.cu.mi.it... > > per lo stesso motivo per il quale anche Op ha scritto che detrarrebbe il > gas con criteri oggettivi... > per il fatto che è vero si che l'art. 54 c.3 parla del 50% ma riferito > alle spese per i servizi relativi a tali immobili.. > servizi relativi.. le utenze son servizi relativi? il telefono è servizio > relativo all'immobile? la luce? > La dottrina, infatti, sottolinea opportunamente la necessità di operare > una distinzione che, a prima vista, potrebbe sfuggire, quale è appunto la > distinzione tra spese strettamente correlate all'immobile (quali > condominio e riscaldamento) e spese invece che, più che relative > all'immobile in senso stretto, sono piuttosto connesse alla sua > utilizzazione (utenze in generale). > Stando alla prevalente interpretazione dottrinale, solo la prima > fattispecie integrerebbe la definizione di "spese per i servizi relativi a > tali beni immobili", contenuta nel comma 3 dell'art.50, comportando la > deducibilità ex lege secondo il criterio del 50%. > Diversamente, per le spese per l'energia elettrica, telefono, > riscaldamento, tassa sui rifiuti, ecc., non sarebbe applicabile sic et > simpliciter la suddetta modalità forfetaria, ma si dovrebbe far > riferimento a criteri obiettivi in grado di definire ragionevolmente e con > una certa precisione la quota di spesa destinata all'attività > professionale. > Conformemente a questa impostazione, il Ministero delle Finanze, con la > risoluzione n.9/90091 del 07.11.1975 della soppressa Direzione Generale > Imposte Dirette aveva subordinato la deducibilità delle spese attinenti > locali a destinazione promiscua all'esistenza di elementi obiettivi e > comprovabili che ne consentano la ripartizione tra utilizzo privato e > utilizzo professionale. > Nello stesso documento il Ministero aveva individuato, con riguardo alle > spese di riscaldamento, nel numero di elementi radianti il criterio > obiettivo cui attenersi per la deducibilità pro-quota delle stesse. > Ventidue anni dopo lo stesso Ministero, in materia di detrazione IVA, con > la circolare 24.12.1997, n.328/E ha indicato un altro parametro cui far > riferimento per la corretta imputazione specifica delle spese di > riscaldamento: la cubatura dei rispettivi locali del fabbricato utilizzato > promiscuamente. > > > poi, se non se ne può manco parlare.. è altro discorso Perdona, sicuramente se ne può parlare e sicuramente si possono riportare riferimenti a risoluzioni e circolari, ma forse sarebbe opportuno verificare l'ambito delle risoluzioni e delle circolari. Bisogna sapere cosa un risoluzione o circolare dice e cosa vorrebbe "disciplinare". Bisogna aver presente qual era (è) la situazione normativa a cui faceva (fa) riferimento una data risoluzione o circolare. Non si può prendere una risoluzione che magari fa riferimento ad una norma abrogata e che non prevedeva ciò che prevede la norma attuale e prenderla a base per interpretare la nuova norma. Non si può prendere una circolare che tratta dell'iva e dire che l'a.f. si è riferita ai redditi. Perchè le due norme non sono identiche e in una c'è una specifica previsione e nell'altra ce n'è un'altra. Per la risoluzione del 1975 (il cui numero è 9/50091), già l'anno dovrebbe far pensare che ad oggi potrebbe non avere, e per quanto comunque possa averne una risoluzione, rilevanza. In primo luogo la risoluzione riguarda il reddito d'impresa e non il reddito di lavoro autonomo, anche se vi è un riferimento al lavoro autonomo e alla guida della dichiarazione dei redditi (ovviamente del 1975) che spiega per i lavoratori autonomi la deduzione delle spese promiscue. Ma, anche quando si riferisse ai redditi di lavoro autonomo (come ci si riferisce nella guida delle dichiarazioni dei redditi, che immagino dica quanto sostenuto nella risolzione che le richiama) la risoluzione dovrebbe considerarsi "abrogata" e non più attuale. Il motivo è molto semplice. Nel 1975 era in vigore, per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'art. 50 del dpr 597/73. Se fai una ricerca potrai notare come nulla viene specificato rispetto ai "costi promiscui", mentre si fa esclusivo riferimento all'inerenza della spesa alla professione (da leggere come "stretta afferenza" per gli allora funzionari dell'a.f.). E ciò avrebbe comportato, per parafrasare la risoluzione del 75, l'impossibilità di portare "in deduzione quei costi che risultano strettamente afferenti l'attivita` dell'impresa e che non e` possibile procedere, ai fini della deduzione, a criteri di ripartizione proporzionale di spese che ineriscono sia all'attivita`commerciale che alla sfera privata dell'imprenditore". Ma - per buon cuore ed eccezionalmente ammettendo la ripartizione proporzionale che la legge non avrebbe comunque consentito (ma se la legge non lo consente come una circolare può andare contra legem?) - hanno ritenuto che il canone di locazione potesse essere dedotto proporzionalmente in base a parametri oggettivi. E ciò, sempre per buon cuore, avevano detto per le spese di riscaldamento (che, per inciso, a me pare possano essere considerate spese per un servizio relativo all'immobile, anche se si volesse dare una interpretazione restrittiva alla locuzione "servizi relativi all'immobile"). Per conoscenza ti riporto anche il testo della norma allora in vigore: Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597 S.O. n. 1 Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. TITOLO IV Redditi di lavoro Articolo 50 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 10 dicembre 1977 Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e` costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso. Sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia superiore a cinquecentomila lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi. I redditi indicati nel terzo comma dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del dieci per cento per quelli indicati alla lettera a) e del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione. La circolare del 1997 fa riferimento all'iva e alle novità introdotte dal dlgs 313/97. Come ho già scritto, nella disciplina IVA, grazie alle modifiche introdotte da dlgs 313/97, viene previsto espressamente che l'indetraibilità (e ripeto non la detraibilità) sia legata ad elementi oggettivi. Riferendosi all'iva la circolare non può essere presa a base per interpretare le disposizioni irpef, in quanto sono due discipline autonome e tutto quanto affermato è limitato all'iva. Non si può dire che il fisco si è così espresso rispetto al caso della determinazione del reddito di lavoro autonomo, quando la circolare si limita a commentare le novità sulla normativa iva. La dottrina che io ho trovato ammette la deducibilità al 50% anche per le spese "relative" all'immobile, dando un'interpretazione "lata". Quindi considerando riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono ecc. al 50%. In pratica la locuzione "spese per i servizi relativi a tali immobili", viene letto in modo "ampio". E a me pare una lettura condivisibile che rispecchia la volontà del legislatore. Mi sembra di poter affermare che il legislatore del tuir, nel disciplinare il reddito da lavoro autonomo, abbia voluto prevedere un criterio generale e non "sindacabile" dall'amministrazione finanziaria. E cioè i costi promiscui sono deducibili al 50%. E ciò sia che sia a favore del contribuente, sia che sia a sfavore. Dare una lettura "stretta" alla locuzione "servizi relativi a tali immobili" tradirebbe le intenzioni del legislatore. Di dottrina contraria a questa impostazione invece ne ho trovata veramente poca, per non dire che ultimamente non ne ho letto autori esprimersi in senso contrario alla deducibilità al 50% delle spese di cui stiamo discutendo. Ma non ho a disposizione tutte le pubblicazioni presenti nel mercato e non metto in dubbio che vi sia chi abbia sostenuto la deducibilità "variabile" in base ad elementi oggettivi per l'irpef. > > ps: dimmi come fai a detrar l'iva su queste utenze se son intestate a > privato o magari ad altro soggetto > Quella sull'iva era, ovviamente, una provocazione per far capire come la lettera della norma potrebbe portare anche ad un'altra chiave di lettura. Avrei trovato più logico fare riferimento alla oggettiva detraibilità piuttosto che alla oggettiva indetraibilità, proprio perchè se non posso determinare in modo oggettivo l'indetraibilità, potrei arrivare alla conclusione che mi è concesso detrarre tutto, visto che non posso determinare "quanto" è indetraibile. Ovviamente quella chiave di lettura (diciamo letterale) sarebbe una forzatura e non terrebbe conto dell'intenzione del legislatore, che è quella di far portare in detrazione ciò che è inerente per la parte che è inerente. Io personalmente, visto che non sempre è semplice determinare la misura oggettiva della DEtraibilità e che spesso il gioco non vale la candela, d'accordo con il cliente, non detraggo l'iva e deduco il costo, comprensivo dell'iva. Fino ad ora solo un cliente mi ha chiesto di effettuare la detrazione in base a criteri che ha determinato lui stesso. Vabbè è un igegnere a cui piace far calcoli :-). Criteri che ovviamente applico solo all'iva e non ai fini reddituali. Comunque in conclusione anche su questa cosa non andiamo d'accordo :-) ... ma va bene così ... qualcuno diceva che il mondo è bello perché è vario ciao |
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