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  #1 (permalink)  
Vecchio 01-25-2006, 06:06 PM
Alberto Roma
 
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Predefinito spese promiscue professionista

salve,
un professionista puo' detrarsi come costo il 50% dell'energia
elettrica e il 50% del riscaldamento qualora utilizzi la propria
abitazione come Studio?
se si, vorrei chiedere se la fattura enel e gas intestata come privato
(senza partita iva) deve passare sul registro iva acquisti con iva non
detraibile oppure e' sufficiente che transiti sul registro incassi e
pagamenti?
grazie
Alberto Roma

Rispondi citando
  #2 (permalink)  
Vecchio 01-25-2006, 07:38 PM
OP ©
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: spese promiscue professionista


"Alberto Roma" <matchx@email.it> ha scritto nel messaggio news:1138205205.967769.65870@g49g2000cwa.googlegro ups.com...
> salve,
> un professionista puo' detrarsi come costo il 50% dell'energia
> elettrica e il 50% del riscaldamento qualora utilizzi la propria
> abitazione come Studio?


si, con qualche riserva sulla misura del costo di riscaldamento
che qualcuno preferisce rapportare ad altri parametri (tipo
in proporzione alla superficie riscaldata o agli elementi radianti).
Se poi si tratta di riscaldamento autonomo con utenza promiscua
gas anche ad uso cucina, potendo evito

> se si, vorrei chiedere se la fattura enel e gas intestata come privato
> (senza partita iva) deve passare sul registro iva acquisti con iva non
> detraibile oppure e' sufficiente che transiti sul registro incassi e
> pagamenti?


direttamente su I&P

OP
Roma ;-)


Rispondi citando
  #3 (permalink)  
Vecchio 01-25-2006, 07:41 PM
Ponziopilato
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: spese promiscue professionista

OP © wrote:
> "Alberto Roma" <matchx@email.it> ha scritto nel messaggio
> news:1138205205.967769.65870@g49g2000cwa.googlegro ups.com...
>> salve,
>> un professionista puo' detrarsi come costo il 50% dell'energia
>> elettrica e il 50% del riscaldamento qualora utilizzi la propria
>> abitazione come Studio?

>
> si, con qualche riserva sulla misura del costo di riscaldamento
> che qualcuno preferisce rapportare ad altri parametri (tipo
> in proporzione alla superficie riscaldata o agli elementi radianti).
> Se poi si tratta di riscaldamento autonomo con utenza promiscua
> gas anche ad uso cucina, potendo evito
>


io avrei delle remore anche per l'energia elettrica, da rapportare in base a
mq (per esempio) utilizzati per la professione

c'era una risoluzione o circolare ministeriale in merito.


Rispondi citando
  #4 (permalink)  
Vecchio 01-26-2006, 11:55 AM
Alberto Roma
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: spese promiscue professionista

grazie,

ho un altro dubbio...
il pagamento della rata di un finanziamento sul registro Incassi e
Pagamenti devo indicare solo la quota interessi oppure posso indicare
l'uscita totale per il pagamento della rata e specificare che x sono
per la quota capita e y per gli interessi?

Rispondi citando
  #5 (permalink)  
Vecchio 01-27-2006, 09:54 PM
Max max
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: spese promiscue professionista


"Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:dr8d8m$u6t$1@area.cu.mi.it...

> io avrei delle remore anche per l'energia elettrica,


E perchè mai ? Per l'imposta sul reddito vale la presunzione del 50%. E poi
il fatto dei mq non c'entra nulla: il professionista può aver macchine per
ufficio, il pc sempre acceso, etc. che consumano.

Max max


Rispondi citando
  #6 (permalink)  
Vecchio 01-30-2006, 09:55 AM
Ponziopilato
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: spese promiscue professionista

Max max wrote:

>
> E perchè mai ? Per l'imposta sul reddito vale la presunzione del 50%.
> E poi il fatto dei mq non c'entra nulla: il professionista può aver
> macchine per ufficio, il pc sempre acceso, etc. che consumano.
>
> Max max



va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza per
l'attività di 25 mq...ovviamente detraggo la corrente al 50% ivi compreso il
depuratore della piscina nella quale è noto butto i clienti che non
pagano...

ciao...


Rispondi citando
  #7 (permalink)  
Vecchio 01-30-2006, 10:00 AM
Simone
 
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Predefinito Re: spese promiscue professionista

E il cibo per i pirana come lo detrai??? E l'IVA?

)

Rispondi citando
  #8 (permalink)  
Vecchio 02-04-2006, 02:14 PM
Max max
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: spese promiscue professionista


"Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:drkgq4$uiq$1@area.cu.mi.it...

> va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza per
> l'attività di 25 mq


La presunzione del 50% ai fini dell'imposta dei redditi rimane. Capirei se
si trattasse di iva.

Max max


Rispondi citando
  #9 (permalink)  
Vecchio 02-06-2006, 10:49 AM
Ponziopilato
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: spese promiscue professionista

Max max wrote:
> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:drkgq4$uiq$1@area.cu.mi.it...
>
>> va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza
>> per l'attività di 25 mq

>
> La presunzione del 50% ai fini dell'imposta dei redditi rimane.
> Capirei se si trattasse di iva.
>
> Max max


non son d'accordo... ci son letture diverse e anche il fisco si è espresso
così e anche cosà...

saluti


Rispondi citando
  #10 (permalink)  
Vecchio 02-06-2006, 09:11 PM
casanmaner
 
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Predefinito Re: spese promiscue professionista


"Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ds72j3$8th$1@area.cu.mi.it...
> Max max wrote:
>> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
>> news:drkgq4$uiq$1@area.cu.mi.it...
>>
>>> va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza
>>> per l'attività di 25 mq

>>
>> La presunzione del 50% ai fini dell'imposta dei redditi rimane.
>> Capirei se si trattasse di iva.
>>
>> Max max

>
> non son d'accordo... ci son letture diverse e anche il fisco si è espresso
> così e anche cosà...


Ma in base a quale disposizione normativa non sei d'accordo? A me pare che
in questi casi si sia di fronte ad una presunzione assoluta (che vale sia
nei confronti del contribuente che nei confronti del fisco).
Diversa è la situazione iva ove viene specificatamente disposto che
l'indetraibilità sia determinata secondo criteri oggettivi.
E anche qui, volendo giocare un po' con il testo normativo, si potrebbe
discutere, nel caso in cui l'indetraibilità non sia determinabile in
maniera oggettiva, se non possa allora considerarsi tutto detraibile. Ciò in
considerazione che letteralmente non è la % di detraibilità che devo
determinare ma la % di indetraibilità (l'"ammontare indetraibile"). E se non
sono in grado di determinare oggettivamente l'ammontare indetraibilie allora
è quest'ultimo che è indeterminato e quindi pari a zero. Ma se l'ammontare
indetraibile è zero allora quello detraibile è pari al 100% :-)


Rispondi citando
  #11 (permalink)  
Vecchio 02-07-2006, 09:41 AM
Ponziopilato
 
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Predefinito Re: spese promiscue professionista

casanmaner wrote:
> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:ds72j3$8th$1@area.cu.mi.it...
>> Max max wrote:
>>> "Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
>>> news:drkgq4$uiq$1@area.cu.mi.it...
>>>
>>>> va beh... io esercito in una villa di 1000 mq e uso solo una stanza
>>>> per l'attività di 25 mq
>>>
>>> La presunzione del 50% ai fini dell'imposta dei redditi rimane.
>>> Capirei se si trattasse di iva.
>>>
>>> Max max

>>
>> non son d'accordo... ci son letture diverse e anche il fisco si è
>> espresso così e anche cosà...

>
> Ma in base a quale disposizione normativa non sei d'accordo? A me
> pare che in questi casi si sia di fronte ad una presunzione assoluta
> (che vale sia nei confronti del contribuente che nei confronti del
> fisco). Diversa è la situazione iva ove viene specificatamente disposto
> che
> l'indetraibilità sia determinata secondo criteri oggettivi.
> E anche qui, volendo giocare un po' con il testo normativo, si
> potrebbe discutere, nel caso in cui l'indetraibilità non sia
> determinabile in maniera oggettiva, se non possa allora considerarsi
> tutto detraibile. Ciò in considerazione che letteralmente non è la %
> di detraibilità che devo determinare ma la % di indetraibilità
> (l'"ammontare indetraibile"). E se non sono in grado di determinare
> oggettivamente l'ammontare indetraibilie allora è quest'ultimo che è
> indeterminato e quindi pari a zero. Ma se l'ammontare indetraibile è
> zero allora quello detraibile è pari al 100% :-)



per lo stesso motivo per il quale anche Op ha scritto che detrarrebbe il gas
con criteri oggettivi...
per il fatto che è vero si che l'art. 54 c.3 parla del 50% ma riferito alle
spese per i servizi relativi a tali immobili..
servizi relativi.. le utenze son servizi relativi? il telefono è servizio
relativo all'immobile? la luce?
La dottrina, infatti, sottolinea opportunamente la necessità di operare una
distinzione che, a prima vista, potrebbe sfuggire, quale è appunto la
distinzione tra spese strettamente correlate all'immobile (quali condominio
e riscaldamento) e spese invece che, più che relative all'immobile in senso
stretto, sono piuttosto connesse alla sua utilizzazione (utenze in
generale).
Stando alla prevalente interpretazione dottrinale, solo la prima fattispecie
integrerebbe la definizione di "spese per i servizi relativi a tali beni
immobili", contenuta nel comma 3 dell'art.50, comportando la deducibilità ex
lege secondo il criterio del 50%.
Diversamente, per le spese per l'energia elettrica, telefono, riscaldamento,
tassa sui rifiuti, ecc., non sarebbe applicabile sic et simpliciter la
suddetta modalità forfetaria, ma si dovrebbe far riferimento a criteri
obiettivi in grado di definire ragionevolmente e con una certa precisione la
quota di spesa destinata all'attività professionale.
Conformemente a questa impostazione, il Ministero delle Finanze, con la
risoluzione n.9/90091 del 07.11.1975 della soppressa Direzione Generale
Imposte Dirette aveva subordinato la deducibilità delle spese attinenti
locali a destinazione promiscua all'esistenza di elementi obiettivi e
comprovabili che ne consentano la ripartizione tra utilizzo privato e
utilizzo professionale.
Nello stesso documento il Ministero aveva individuato, con riguardo alle
spese di riscaldamento, nel numero di elementi radianti il criterio
obiettivo cui attenersi per la deducibilità pro-quota delle stesse.
Ventidue anni dopo lo stesso Ministero, in materia di detrazione IVA, con la
circolare 24.12.1997, n.328/E ha indicato un altro parametro cui far
riferimento per la corretta imputazione specifica delle spese di
riscaldamento: la cubatura dei rispettivi locali del fabbricato utilizzato
promiscuamente.


poi, se non se ne può manco parlare.. è altro discorso

ps: dimmi come fai a detrar l'iva su queste utenze se son intestate a
privato o magari ad altro soggetto


ciao


Rispondi citando
  #12 (permalink)  
Vecchio 02-07-2006, 09:42 PM
casanmaner
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: spese promiscue professionista


"Ponziopilato" <bigalbertone@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:ds9iv7$t3v$1@area.cu.mi.it...
>
> per lo stesso motivo per il quale anche Op ha scritto che detrarrebbe il
> gas con criteri oggettivi...
> per il fatto che è vero si che l'art. 54 c.3 parla del 50% ma riferito
> alle spese per i servizi relativi a tali immobili..
> servizi relativi.. le utenze son servizi relativi? il telefono è servizio
> relativo all'immobile? la luce?
> La dottrina, infatti, sottolinea opportunamente la necessità di operare
> una distinzione che, a prima vista, potrebbe sfuggire, quale è appunto la
> distinzione tra spese strettamente correlate all'immobile (quali
> condominio e riscaldamento) e spese invece che, più che relative
> all'immobile in senso stretto, sono piuttosto connesse alla sua
> utilizzazione (utenze in generale).
> Stando alla prevalente interpretazione dottrinale, solo la prima
> fattispecie integrerebbe la definizione di "spese per i servizi relativi a
> tali beni immobili", contenuta nel comma 3 dell'art.50, comportando la
> deducibilità ex lege secondo il criterio del 50%.
> Diversamente, per le spese per l'energia elettrica, telefono,
> riscaldamento, tassa sui rifiuti, ecc., non sarebbe applicabile sic et
> simpliciter la suddetta modalità forfetaria, ma si dovrebbe far
> riferimento a criteri obiettivi in grado di definire ragionevolmente e con
> una certa precisione la quota di spesa destinata all'attività
> professionale.
> Conformemente a questa impostazione, il Ministero delle Finanze, con la
> risoluzione n.9/90091 del 07.11.1975 della soppressa Direzione Generale
> Imposte Dirette aveva subordinato la deducibilità delle spese attinenti
> locali a destinazione promiscua all'esistenza di elementi obiettivi e
> comprovabili che ne consentano la ripartizione tra utilizzo privato e
> utilizzo professionale.
> Nello stesso documento il Ministero aveva individuato, con riguardo alle
> spese di riscaldamento, nel numero di elementi radianti il criterio
> obiettivo cui attenersi per la deducibilità pro-quota delle stesse.
> Ventidue anni dopo lo stesso Ministero, in materia di detrazione IVA, con
> la circolare 24.12.1997, n.328/E ha indicato un altro parametro cui far
> riferimento per la corretta imputazione specifica delle spese di
> riscaldamento: la cubatura dei rispettivi locali del fabbricato utilizzato
> promiscuamente.
>
>
> poi, se non se ne può manco parlare.. è altro discorso


Perdona, sicuramente se ne può parlare e sicuramente si possono riportare
riferimenti a risoluzioni e circolari, ma forse sarebbe opportuno verificare
l'ambito delle risoluzioni e delle circolari.
Bisogna sapere cosa un risoluzione o circolare dice e cosa vorrebbe
"disciplinare". Bisogna aver presente qual era (è) la situazione normativa a
cui faceva (fa) riferimento una data risoluzione o circolare.
Non si può prendere una risoluzione che magari fa riferimento ad una norma
abrogata e che non prevedeva ciò che prevede la norma attuale e prenderla a
base per interpretare la nuova norma.
Non si può prendere una circolare che tratta dell'iva e dire che l'a.f. si è
riferita ai redditi. Perchè le due norme non sono identiche e in una c'è una
specifica previsione e nell'altra ce n'è un'altra.
Per la risoluzione del 1975 (il cui numero è 9/50091), già l'anno dovrebbe
far pensare che ad oggi potrebbe non avere, e per quanto comunque possa
averne una risoluzione, rilevanza.
In primo luogo la risoluzione riguarda il reddito d'impresa e non il reddito
di lavoro autonomo, anche se vi è un riferimento al lavoro autonomo e alla
guida della dichiarazione dei redditi (ovviamente del 1975) che spiega per i
lavoratori autonomi la deduzione delle spese promiscue.
Ma, anche quando si riferisse ai redditi di lavoro autonomo (come ci si
riferisce nella guida delle dichiarazioni dei redditi, che immagino dica
quanto sostenuto nella risolzione che le richiama) la risoluzione dovrebbe
considerarsi "abrogata" e non più attuale.
Il motivo è molto semplice. Nel 1975 era in vigore, per quanto riguarda la
determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'art. 50 del dpr 597/73. Se
fai una ricerca potrai notare come nulla viene specificato rispetto ai
"costi promiscui", mentre si fa esclusivo riferimento all'inerenza della
spesa alla professione (da leggere come "stretta afferenza" per gli allora
funzionari dell'a.f.). E ciò avrebbe comportato, per parafrasare la
risoluzione del 75, l'impossibilità di portare "in deduzione quei costi che
risultano strettamente afferenti l'attivita` dell'impresa e che non e`
possibile procedere, ai fini della deduzione, a criteri di ripartizione
proporzionale di spese che ineriscono sia all'attivita`commerciale che alla
sfera privata dell'imprenditore". Ma - per buon cuore ed eccezionalmente
ammettendo la ripartizione proporzionale che la legge non avrebbe comunque
consentito (ma se la legge non lo consente come una circolare può andare
contra legem?) - hanno ritenuto che il canone di locazione potesse essere
dedotto proporzionalmente in base a parametri oggettivi. E ciò, sempre per
buon cuore, avevano detto per le spese di riscaldamento (che, per inciso, a
me pare possano essere considerate spese per un servizio relativo
all'immobile, anche se si volesse dare una interpretazione restrittiva alla
locuzione "servizi relativi all'immobile").

Per conoscenza ti riporto anche il testo della norma allora in vigore:
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597
S.O. n. 1 Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973
Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
TITOLO IV Redditi di lavoro
Articolo 50 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 10 dicembre 1977
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e` costituito
dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese
inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel
periodo stesso.
Sono deducibili anche le spese per l'acquisto di beni strumentali per
l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia superiore
a cinquecentomila lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili
indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di
ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in
apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del
tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi.
I redditi indicati nel terzo comma dell'art. 49 sono costituiti
dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e
denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del
dieci per cento per quelli indicati alla lettera a) e del trenta per cento
per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle
spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui
alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti
per successione o donazione.

La circolare del 1997 fa riferimento all'iva e alle novità introdotte dal
dlgs 313/97. Come ho già scritto, nella disciplina IVA, grazie alle
modifiche introdotte da dlgs 313/97, viene previsto espressamente che
l'indetraibilità (e ripeto non la detraibilità) sia legata ad elementi
oggettivi. Riferendosi all'iva la circolare non può essere presa a base per
interpretare le disposizioni irpef, in quanto sono due discipline autonome e
tutto quanto affermato è limitato all'iva.
Non si può dire che il fisco si è così espresso rispetto al caso della
determinazione del reddito di lavoro autonomo, quando la circolare si limita
a commentare le novità sulla normativa iva.

La dottrina che io ho trovato ammette la deducibilità al 50% anche per le
spese "relative" all'immobile, dando un'interpretazione "lata". Quindi
considerando riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono ecc. al 50%.
In pratica la locuzione "spese per i servizi relativi a tali immobili",
viene letto in modo "ampio". E a me pare una lettura condivisibile che
rispecchia la volontà del legislatore. Mi sembra di poter affermare che il
legislatore del tuir, nel disciplinare il reddito da lavoro autonomo, abbia
voluto prevedere un criterio generale e non "sindacabile"
dall'amministrazione finanziaria. E cioè i costi promiscui sono deducibili
al 50%. E ciò sia che sia a favore del contribuente, sia che sia a sfavore.
Dare una lettura "stretta" alla locuzione "servizi relativi a tali immobili"
tradirebbe le intenzioni del legislatore.
Di dottrina contraria a questa impostazione invece ne ho trovata veramente
poca, per non dire che ultimamente non ne ho letto autori esprimersi in
senso contrario alla deducibilità al 50% delle spese di cui stiamo
discutendo. Ma non ho a disposizione tutte le pubblicazioni presenti nel
mercato e non metto in dubbio che vi sia chi abbia sostenuto la deducibilità
"variabile" in base ad elementi oggettivi per l'irpef.


>
> ps: dimmi come fai a detrar l'iva su queste utenze se son intestate a
> privato o magari ad altro soggetto
>


Quella sull'iva era, ovviamente, una provocazione per far capire come la
lettera della norma potrebbe portare anche ad un'altra chiave di lettura.
Avrei trovato più logico fare riferimento alla oggettiva detraibilità
piuttosto che alla oggettiva indetraibilità, proprio perchè se non posso
determinare in modo oggettivo l'indetraibilità, potrei arrivare alla
conclusione che mi è concesso detrarre tutto, visto che non posso
determinare "quanto" è indetraibile.
Ovviamente quella chiave di lettura (diciamo letterale) sarebbe una
forzatura e non terrebbe conto dell'intenzione del legislatore, che è quella
di far portare in detrazione ciò che è inerente per la parte che è inerente.
Io personalmente, visto che non sempre è semplice determinare la misura
oggettiva della DEtraibilità e che spesso il gioco non vale la candela,
d'accordo con il cliente, non detraggo l'iva e deduco il costo, comprensivo
dell'iva.
Fino ad ora solo un cliente mi ha chiesto di effettuare la detrazione in
base a criteri che ha determinato lui stesso. Vabbè è un igegnere a cui
piace far calcoli :-). Criteri che ovviamente applico solo all'iva e non ai
fini reddituali.

Comunque in conclusione anche su questa cosa non andiamo d'accordo :-) ...
ma va bene così ... qualcuno diceva che il mondo è bello perché è vario

ciao


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